1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere quando riguardi: ogni materia che la Costituzione affidi alla cura della Repubblica o comunque a leggi approvate dalle due Camere; le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138.
La funzione legislativa è esercitata esclusivamente dalla Camera dei deputati quando concerne le materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma.
Nelle materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, la funzione legislativa è esercitata, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la quale, una volta approvati i progetti di legge, li trasmette al Senato della Repubblica. Il Senato, entro trenta giorni dalla trasmissione, può proporre emendamenti al testo già approvato dalla Camera dei deputati, sui quali si pronuncia in via definitiva la Camera stessa. Sui disegni di legge di conversione di cui all'articolo 77 il termine è di venti giorni.