Art. 6.

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere quando riguardi: ogni materia che la Costituzione affidi alla cura della Repubblica o comunque a leggi approvate dalle due Camere; le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138.
      La funzione legislativa è esercitata esclusivamente dalla Camera dei deputati quando concerne le materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma.
      Nelle materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, la funzione legislativa è esercitata, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la quale, una volta approvati i progetti di legge, li trasmette al Senato della Repubblica. Il Senato, entro trenta giorni dalla trasmissione, può proporre emendamenti al testo già approvato dalla Camera dei deputati, sui quali si pronuncia in via definitiva la Camera stessa. Sui disegni di legge di conversione di cui all'articolo 77 il termine è di venti giorni.

 

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      La procedura di cui al terzo comma si applica anche nelle materie di cui al secondo comma qualora ne faccia richiesta il Senato della Repubblica a maggioranza dei suoi membri entro dieci giorni dall'approvazione dei progetti di legge da parte della Camera dei deputati.
      I progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati che incidono contestualmente su materie di competenza esclusiva e di competenza concorrente sono trasmessi al Senato affinché si pronunci sulle disposizioni relative alla competenza concorrente o, previa deliberazione ai sensi del quarto comma, sul complesso del provvedimento.
      Le controversie in materia di individuazione del titolo di competenza delle Camere nel procedimento legislativo sono risolte congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro quindici giorni dalla loro proposizione».